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ESATTO (SpA)? NO, SBAGLIATO!

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Ancora sulla TARSU: riscontrate nuove inadempienze ed errori a scapito dei contribuenti
 
È il tema della conferenza stampa indetta per illustrare l’interrogazione, elaborata da Italia dei Valori di Trieste e PD,  presentata sull’argomento all’assessore Paolo Rovis e per conoscenza all’assessore Giovanni Ravidà.
 
Vi parteciperanno il consigliere comunale del pd Tarcisio Barbo e il coordinatore provinciale dell’Italia dei Valori (IdV), Mario Marin.
 
L’iniziativa si terrà domani mattina, martedì 4 agosto alle 11.30 presso la sede del gruppo consiliare del PD al primo piano di Largo Granatieri.
 
Con cortese invito a partecipare


Testo dell'interrogazione:

INTERROGAZIONE
Ai sensi dell’art. 64 del Regolamento Comunale
Con risposta scritta e in aula
 
All’assessore Paolo ROVIS
E p..c.
All’assessore Giovanni RAVIDA’
 
Oggetto: Riscossione TARSU
 
Preso atto che:
 
-         Il Comune di Trieste ha recentemente iscritto a ruolo la TARSU relativa agli anni 2004 – 2005, applicando anche la sanzione del 30% prevista nei casi di omesso versamento della tassa;
-         La norma di riferimento (art. 72 del D.lgs. 507/93) prevede che la riscossione avvenga mediante iscrizione a ruolo da parte del Comune, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo si riferisce;
-         Il problema si pone quando il Comune si avvale della facoltà di gestire direttamente, o tramite altri soggetti che abbiano determinate caratteristiche la riscossione del tributo ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 1997 ;
-         Il Comune di Trieste ha esercitato tale facoltà con apposito regolamento in vigore dall’anno 2001 e dal 2004, quando svolgeva il servizio in proprio tramite Esatto il quale ha sistematicamente inviato ai contribuenti un avviso di pagamento contenente diverse clausole:
-         Tali avvisi di pagamento non sono stati notificati come avviene per le cartelle di pagamento, ma sono stati inviati mediante la posta ordinaria, senza una raccomandata con ricevuta di ritorno, per cui non esiste la prova certa che il contribuente ne sia venuto a conoscenza:
-         Per tutti i pagamenti non ricevuti, il Comune ha ora provveduto all’iscrizione a ruolo della tassa tramite l’Agente della Riscossione, ritenendo che l’invio degli avvisi di pagamento da parte di Esatto SpA abbia avuto l’effetto di impedire la decadenza prevista dal citato art. 72 del d.lgs.507/93 al pari della notifica della cartella esattoriale, con la conseguente possibilità di effettuare l’iscrizione a ruolo oltre il termine dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il tributo, ma entro il termine normale di prescrizione.
 
Tutto ciò premesso e fermo restando che debbono essere compiuti correttamente tutti gli atti previsti dalle norme che regolano la materia affinché tutti i contribuenti paghino le tasse dovute e non si precostituiscano sperequazioni a favore di chi ha eventualmente omesso il pagamento:
 
La interrogo, signor Assessore, ai sensi del citato art. 64 del regolamento e specificatamente per quanto concerne la risposta con riferimento ai termini previsti dal comma 3 di detto articolo, per sapere:
 
-         se, a fronte della più attenta e aggiornata interpretazione giuridica della normativa, non si ponga il problema di verificare se l’intempestività e l’errata notifica hanno reso illegittima la pretesa di riscossione;
-         quali provvedimenti ritiene di poter adottare per verificare la correttezza del comportamento di Esatto SpA in questa circostanza sia per il danno arrecato alle entrate del Comune che rischia di non poter più esigere quanto di sua spettanza, sia per il fatto che il 15% di addizionale sull’imposta base è stato applicato 2 volte;
-         quali misure intende far valere l’Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini contribuenti stante il fatto che a seguito di quanto sin qui esposto, il Comune avrebbe avviato in modo errato il recupero coattivo, equiparando la comunicazione di Esatto SpA alla notifica di una cartella esattoriale ed in palese violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000);
-         se – al fine di evitare inutili, costosi e lunghi ricorsi alle competenti commissioni tributarie – intende adottare un provvedimento amministrativo per mettere ordine in un comportamento – quale l’iscrizione a ruolo della TARSU effettuata nell’anno 2009 per il recupero del tributo riferito agli anni 2004-2005, che alla luce delle citate norme legislative e tributarie appare illegittima perché effettuata oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, come appare illegittima l’irrogazione della sanzione pecuniaria del 30% per l’insussistenza della relativa violazione.
 
 
 
 
Tarcisio Barbo
Consigliere comunale pd
Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto 2009 10:44